La parte soccombente condannata al pagamento anche delle spese del Consulente Tecnico di parte, pur senza produzione della prova dell’avvenuto pagamento. “La nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c.. Pertanto, la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto.” È questo il principio stabilito nell’Ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria formulata dai proprietari di alcuni fondi agricoli nei confronti della Regione Sicilia per i danni provocati da ripetute esondazioni di un torrente incluso nel demanio regionale. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche riconosceva la responsabilità dell’Ente, ma attribuiva agli attori un concorso di colpa, disponendo una ridotta liquidazione del danno e la parziale compensazione delle spese di lite. Gli attori impugnavano la decisione dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, contestando, tra l’altro, la mancata rifusione delle spese sostenute per l’assistenza dei consulenti tecnici di parte. Il giudice d’appello rigettava il gravame, anche sotto quest’ultimo profilo, sul presupposto che non fosse stata fornita la prova del pagamento ai consulenti incaricati.
Avverso tale decisione i danneggiati proponevano ricorso per cassazione, censurando, tra le altre cose, la statuizione relativa alla non ripetibilità delle spese sostenute per le consulenze tecniche di parte in mancanza della prova del relativo esborso.
La questione sottoposta alle Sezioni Unite si inserisce nel solco di un contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento, infatti, la rifusione delle spese del consulente presupponeva la dimostrazione dell’effettivo pagamento, non essendo sufficiente la mera assunzione dell’obbligazione nei confronti del professionista. Un diverso indirizzo riteneva, invece, non necessaria la prova dell’avvenuto pagamento del compenso, reputando sufficiente solo l’assunzione della relativa obbligazione.
Le Sezioni Unite aderiscono a quest’ultimo orientamento, muovendo dalla qualificazione del compenso dovuto al consulente tecnico di parte quale spesa processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c. Da tale qualificazione discende che la relativa spesa viene liquidata anche d’ufficio dal giudice e indipendentemente dalla formulazione di una specifica domanda di parte.
Per tali ragioni, non può assumere rilievo decisivo la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato l’effettivo pagamento del consulente.
Ciò che rileva è, l’assunzione dell’obbligazione di remunerare il professionista, che le Sezioni Unite ritengono implicita nello stesso conferimento dell’incarico. L’incarico professionale presenta, infatti, i caratteri propri del mandato, che si presume oneroso ai sensi dell’art. 1709 c.c., e della prestazione d’opera professionale, per la quale la preventiva determinazione del compenso non costituisce elemento essenziale. Ne consegue che la nomina del consulente è sufficiente a far presumere l’esistenza dell’obbligazione di pagamento, anche se lo stesso non sia stato ancora effettuato al momento dell’incarico.
A sostegno di tale conclusione, la Corte richiama il trattamento riservato al compenso del difensore, per il cui rimborso non si chiede alla parte vittoriosa di dimostrarne l’avvenuto pagamento. Allo stesso modo, non vi è ragione di subordinare la rifusione delle spese del consulente tecnico di parte alla prova dell’effettivo esborso.
La Corte precisa, inoltre, che, ove il costo della consulenza sia documentato, la relativa spesa potrà essere riconosciuta nella misura risultante dalla documentazione prodotta, salvo che il giudice la ritenga superflua o eccessiva. In mancanza, ciò non preclude la liquidazione, alla quale il giudice potrà procedere d’ufficio sulla base delle tariffe professionali esistenti o, in via analogica, di quelle previste per i consulenti tecnici d’ufficio.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite assume così una rilevante portata pratica: il diritto della parte vittoriosa alla rifusione delle spese del consulente di parte sorge per effetto dell’assunzione dell’obbligazione nei confronti del professionista e non è subordinato al previo pagamento del relativo compenso. Spetterà, eventualmente, alla controparte dimostrare che l’incarico sia stato svolto gratuitamente o che il debito verso il consulente si sia estinto per altra causa.